Si pubblica l’Ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021, che include il territorio della regione Veneto in fascia rossa e comporta l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 15 marzo 2021. Ordinanza MIn Salute 12 marzo 2021
MISURE RELATIVE ALLE ZONE ROSSE
Istituzioni scolastiche (art. 43 DPCM 2 MARZO 2021)
- Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Misure relative agli spostamenti in zona rossa (art. 40 DPCM 2 MARZO 2021)
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
Attività motoria e attività sportiva (art. 41 DPCM 2 MARZO 2021)
- Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
- E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E’ altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e prove di verifica (ART. 44 DPCM 2 MARZO 2021)
- E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
- I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
- Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
- Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui all’art. 38, comma 1.
Per le altre misure valevoli durante il periodo di zona rossa, consultare il DPCM 2 MARZO 2021