ORDINANZA MINISTRO DELLA SALUTE 12 MARZO 2021 – VENETO ZONA ROSSA – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER TUTTE LE SCUOLE

Si pubblica l’Ordinanza del Ministro della Salute 12 marzo 2021, che include il territorio della regione Veneto in fascia rossa e comporta l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 15 marzo 2021. Ordinanza MIn Salute 12 marzo 2021

MISURE RELATIVE ALLE ZONE ROSSE

Istituzioni scolastiche (art. 43 DPCM 2 MARZO 2021)

  1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,  e  le attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e grado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora  sia necessario  l’uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una relazione educativa che realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell’istruzione  n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del  Ministro  dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale integrata.

 

Misure relative agli spostamenti in zona rossa (art. 40 DPCM 2 MARZO 2021)

  1. E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo  che per gli spostamenti motivati da  comprovate  esigenze  lavorative  o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.  E’  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti in cui la stessa è consentita.
  3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a  raggiungere  ulteriori  territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto.

 Attività motoria e attività sportiva (art. 41 DPCM 2 MARZO 2021)

  1. Tutte le attività previste dall’art. 17, commi 2 e 3, anche  se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono  sospese.  Sono  altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti  di promozione sportiva.
  2. E’ consentito svolgere  individualmente  attività  motoria  in prossimità della propria abitazione purché comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E’ altresì consentito   lo   svolgimento   di   attività    sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Istruzione superiore, corsi di  formazione  in  medicina  generale  e  prove di verifica (ART. 44 DPCM 2 MARZO 2021)

  1. E’ sospesa la frequenza delle attività formative e  curriculari delle università e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali attività a distanza.
  2. I corsi per i medici in formazione specialistica,  i  corsi  di formazione specifica in medicina generale, nonché le  attività  dei tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre   attività, didattiche   o   curriculari,   eventualmente    individuate    dalle università,  sentito  il   Comitato   universitario   regionale   di riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in modalità in presenza.
  3. Resta in ogni caso fermo il  rispetto  delle  linee  guida  del Ministero dell’università e della ricerca, di cui  all’allegato  18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi  confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2  e  3  si  applicano,  per quanto  compatibili,  anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione artistica musicale e coreutica,  sentito  il  Comitato  Universitario Regionale  di  riferimento  che  può acquisire  il  parere,  per  i Conservatori di Musica, del Comitato  Territoriale  di  Coordinamento (CO.TE.CO.)  e,  per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della  competente Conferenza dei Direttori.
  1. Sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica   delle capacità e dei  comportamenti,  di  cui  all’art.  121  del  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n.  285 del 1992, in favore dei candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell’ordinanza di cui all’art. 38, comma 1.

Per le altre misure valevoli  durante  il  periodo di zona rossa,  consultare il DPCM 2 MARZO 2021