Per effetto di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 1-3-2020, recante misure urgenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal 2 marzo 2020 e fino al 8 marzo 2020 SONO SOSPESI i servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare), le ATTIVITA’ DIDATTICHE della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, la frequenza di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati.Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate. [FAQ N. 10 sito Miur]
I dirigenti scolastici possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità [art. 4, comma 1, lett. d)].