A.S. 2026/27. Conferimento contratti di supplenza a tempo determinato docenti su posti di sostegno finalizzati al ruolo, ai sensi dell’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023 e art. 4 , comma 1-quinquies, del D.L. 127/2025. Pubblicazione Bollettino nomine e indicazioni procedurali.

Si pubblicano gli esiti delle operazioni di individuazione degli aventi titolo al conferimento di contratti a tempo determinato di supplenza su posto di docente di sostegno, finalizzati alla trasformazione in contratti a tempo indeterminato (ruolo), ai sensi dell’art. 5, commi da 5 a 12, del D.L. 44/2023 e art. 4 , comma 1-quinquies, del D.L. 127/2025, da Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia sostegno, nel limite del contingente di nomina determinato con decreto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 3066 del 31/07/2025.
Per le disponibilità dei posti e per il contingente di nomina vedi Avviso pubblicato alla pagina: https://padova.istruzioneveneto.gov.it/2026/07/31/avviso-relativo-alle-supplenze-finalizzate-al-ruolo-su-posti-di-sostegno-a-s-2026-27/
Ai sensi dell’articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione espressa entro 5 giorni.  I docenti individuati quali assegnatari di una sede scolastica sono pertanto tenuti a manifestare in modo espresso, entro 5 giorni, a pena di decadenza, la volontà di accettare la nomina utilizzando la specifica funzione messa a disposizione dal sistema informativo e raggiungibile da un apposito link contenuto nella lettera di notifica dell’assegnazione, pagina disponibile all’indirizzo  https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

In assenza dell’accettazione espressa esclusivamente attraverso le modalità sopra riportate, i candidati saranno considerati rinunciatari. Le comunicazioni di accettazione presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

L’accettazione dell’assegnazione della sede comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine di 5 giorni è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito. Pertanto, i docenti cui sia stata assegnata una sede e che risultino rinunciatari non avranno titolo al conferimento di alcun tipo di supplenza, neppure sulla base dei cosiddetti “interpelli” disciplinati dall’articolo 14, comma 22, dell’Ordinanza ministeriale 27/2026, né potranno essere destinatari delle conferme degli incarichi a tempo determinato su posto di sostegno di cui all’articolo 13 dell’Ordinanza medesima.
UAT PADOVA – Ufficio Reclutamento