Con Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 105 del 02 ottobre 2020, sono state approvate Linee di indirizzo regionali per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia.
Le Linee di indirizzo raccomandano, per il contesto scolastico, l’utilizzo come test diagnostico del Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2, sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti scolastici di un caso confermato, in accordo con le indicazioni nazionali (Circolare del Ministero della Salute n. 31400 del 29.9.2020).
In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il Referente COVID-19 della Scuola comunica al Referente Scuola del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS i contatti scolastici del caso, da 48 ore prima a 14 giorni dopo l’inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima a 14 giorni dopo la data dell’esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID.
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, etc.).
A tal fine, in collaborazione con il Referente COVID-19 della Scuola e sotto il coordinamento del Dipartimento di Prevenzione, i tamponi antigenici nei contatti scolastici, sulla base della specifica organizzazione aziendale, potranno essere effettuati direttamente nel contesto della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) avvalendosi anche del supporto dei medici delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) laddove necessario.
L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione del consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi del caso confermato (secondo il Format allegato).
Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2 nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena.
La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso. Il PLS/MMG collabora con il Dipartimento di Prevenzione per informare i contatti circa le misure igienico sanitarie e comportamentali da adottare.
In caso di esito positivo del test rapido, in attesa della conferma con test di biologia molecolare, saranno comunque avviate tutte le azioni di sanità pubblica finalizzate al contenimento del rischio di diffusione.
In caso di negatività al test rapido antigenico, in presenza di sintomatologia altamente suggestiva di COVID-19 e sulla base delle valutazioni del Medico curante, potrà essere indicato un test di biologia molecolare di conferma o, in alternativa, ripetere il test rapido antigenico a distanza di uno o più giorni.
SCENARI PROFILI DI RISCHIO
Ogni caso, partendo dallo schema, dovrà poi essere valutato nella sua specificità dagli operatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) per la definizione delle opportune disposizioni contumaciali, strategia di testing, misure preventive e di sorveglianza.
DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA
A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA
Allegato 1 all’Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 105 del 2 ottobre 2020
RIENTRO A SCUOLA A SEGUITO DI MALATTIA
Il rientro a scuola di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avviene nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 30847 del 24.9.2020 nonché delle eventuali disposizioni specificative della Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare e Veterinaria che siano pubblicate sul sito della Regione del Veneto e che prevalgono su disposizione diverse statali.
In caso di test diagnostico per SARS-CoV-2 con esito positivo, il Pediatra o Medico di base, dopo aver preso in
carico il paziente ed aver predisposto il corretto percorso diagnostico\terapeutico, predispone, dopo
la conferma di avvenuta guarigione, con l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore, l’uno
dall’altro risultati negativi, “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità”.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Pediatra o del Medico di base e redigerà una Attestazione che
l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa specifica di cui al decreto del Ministro della Sanità
del 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991.